Vaccinazioni pediatriche: dire no è un diritto

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Vaccinazioni pediatriche: dire no è un diritto

Rifiutare la vaccinazione per i propri figli è un diritto dei genitori, che deve essere esercitato
tramite l’Obiezione Attiva e il Dissenso Informato: l’avvocato Ventaloro ci spiega come fare

di Luca Ventaloro – 28/10/2015

>> http://goo.gl/6Zyrr0

Vaccinazioni pediatriche: dire no è un diritto

In Italia, le vaccinazioni obbligatorie per linfanzia (pediatriche), sono quattro:
antipoliomielitica (Legge n. 51/1966), antidifterica (L.891/1939), antitetanica (L. 292/1963),
antiepatite-b (L. 165/1991). Esse dovrebbero essere somministrate una alla volta, a distanza di tempo, e a unetà giusta onde non fare correre rischi al minore.
Invece vengono somministrate in forma esavalente o eptavalente, ovvero in un gruppo di sei
vaccinazioni. Ciò vale a dire che unitamente alle quattro obbligatorie, oggi le varie ASL
inseriscono altre due o tre vaccinazioni, generalmente Pertosse, Haemophilus, Antimeningococco.

Di fatto, con questa inclusione, il minore assume sei o sette vaccinazioni e un carico tossico corrispondente.
Il genitore però, sempre nel supremo esercizio dei diritti di potestà genitoriale (ora divenuta
responsabilità genitoriale – art. 316 e segg. c.c.), ha il diritto di potere chiedere
leffettuazione di una vaccinazione alla volta, limitandosi alle sole quattro obbligatorie, e anche distanziate nel tempo.

Nessuno può essere obbligato a subire le vaccinazioni facoltative che, per tale definizione,
possono ben essere rifiutate. Generalmente le Asl spingono molto anche per leffettuazione delle
altre vaccinazioni non-obbligatorie, quali lantinfluenzale, la vaccinazione MPR (morbillo, rosolia, parotite) e altre.
Va detto che sovente gli avvisi delle Asl in merito alle vaccinazioni facoltative sono piuttosto
ambigui, non risultando con chiarezza che tali vaccinazioni non sono obbligatorie.
Ciò dovrebbe invece essere comunicato in maniera manifesta e ben comprensibile, onde non indurre in errore il cittadino.
Stante linsorgere di problematiche, sin dalla loro introduzione, legate al potenziale danno, le vaccinazioni oggi sono argomento molto dibattuto.

Oggetto di leggi e di interventi ora sempre più frequenti e tutelanti da parte della Magistratura,
lo stesso Stato italiano ha preso atto, già da tempo, del fattore di rischio, e ha promulgato norme di grande modernità relativamente alla cautela vaccinale.

Vediamole sommariamente:

– la L. 210/1992 che unitamente alla L. 229/2005, stabilisce un indennizzo per i danni da vaccinazione;
– il D.M. 12.12.2003, cosiddetta Vaccinovigilanza o Farmacovigilanza, ovvero una procedura
obbligatoria per le ASL di avviso agli utenti, di raccolta dati e di segnalazione, in merito ad ogni reazione avversa alla vaccinazione:
– il D.P.R. n. 355/1999 che ha sancito la libera frequenza scolastica ai soggetti non vaccinati.
Norma questa estesa in via analogica a tutte le comunità infantili (nido, materne, asili), sia pubbliche che private.

Il rifiuto alla vaccinazione: l’Obiezione Attiva

Parallelamente alla grande attenzione sulla questione vaccinale, sia da parte dei cittadini che da
parte del mondo scientifico e normativo-giudiziario, nel corso dellultimo ventennio si è
consolidata una diffusa procedura di rifiuto alla vaccinazione, procedura consentita e tutelata dallOrdinamento.
Questa è lObiezione Attiva. LObiezione Attiva consente il rifiuto della prassi vaccinale obbligatoria, senza incorrere nella commissione di un illecito. È stata codificata in numerose norme regionali che lhanno disciplinata.
Le Regioni in questione sono: Veneto, Lombardia, Provincia di Trento, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana. Abruzzo, Sardegna.
Di fatto la procedura è comunque estesa a tutte le Regioni attraverso circolari regionali; oppure lo è per estensione analogica detta in bonam partem.
È una procedura molto importante, addirittura fondamentale, di moderna ispirazione etico-giuridica. Vediamo in cosa consiste.

Per praticare l’Obiezione Attiva è necessario:

prendere posizione sulla prassi vaccinale formalmente con lAsl a mezzo di raccomandata a.r.; presentarsi sempre ai colloqui convocati dallasl;
firmare il modello di Dissenso Informato, o modificandolo nella parte in cui si viene definiti
debitamente informati, oppure firmarlo senza alcuna modifica, qualora ci si ritenga sufficientemente informati dallasl.

Dal punto di vista del diritto genitoriale, è assolutamente sconsigliato nascondersi o ignorare gli
inviti e le missive dell’Asl. Non sarebbe obiezione, ma semplice fuga o inerzia e rappresenterebbe un rischio per la potestà (responsabilità genitoriale).
L’obiezione di coscienza, nella forma dellObiezione Attiva, è un comportamento ‘attivo’ dal punto
di vista etico e civico, serve a manifestare regolarità genitoriale (altrimenti si potrebbe
sostenere che i genitori ‘se ne fregano’ della salute dei figli, nonchè delle Istituzioni), e a diffondere una buona cultura sanitaria.
È importante praticare correttamente lObiezione Attiva, poiché recentemente alcuni Tribunali per i
Minorenni hanno riattivato procedure sulla potestà, proprio nei confronti degli obiettori silenti e inattivi, ovvero coloro che non avevano praticato Obiezione Attiva.
Inoltre praticare l’Obiezione Attiva serve a dare all’Asl la dimensione del dissenso sul territorio, altrimenti sovente si è sentito dire che “l’obiezione non esiste!”.

Che cos’è il Dissenso Informato

Vale la pena di esaminare la procedura di Dissenso Informato, che è parte integrante dellObiezione Attiva.
La procedura di Dissenso Informato, istituita dalla Conferenza di Oviedo del 4 aprile 1997
(partecipazione e adesione consapevole e formale dei cittadini europei alle procedure sanitarie che li riguardano), non prevede alcun obbligo di forma, né obbligo di modulistica.
Prevede che ladesione consapevole del cittadino europeo alla procedura sanitaria sia manifestata in maniera personale, libera, cosiddetta ‘di scienza’.
Tale volontà dei genitori quali cittadini europei, non è subordinabile a nulla, né coercibile o
richiedibile come conforme a modulistica, a prestampati, o contenuti già preparati (come vorrebbero le Asl).

Secondo la normativa uscita dalla Conferenza di Oviedo e secondo tutta la normativa italiana che ne
ha dovuto recepire i contenuti, la procedura di Dissenso Informato tutela la consapevole
partecipazione del cittadino all’iter sanitario, non certo il ‘banale’ rispetto della modulistica.
In ossequio a ciò, come è ovvio, il genitore dichiara ciò che vuole e nella forma che vuole.
Poiché il Dissenso Informato proposto dallAsl è un modulo ministeriale “di comodo”, si suggerisce
per fare accettare meglio le eventuali aggiunte (così come indicate nellObiezione Attiva) senza che
nascano controversie inutili, e prima di redigere un modello ex novo, di utilizzare quello dell’Asl, opportunamente modificato, se lo si ritiene necessario.
LAsl è obbligata ad accettare tutto ciò che viene dai dichiaranti, liberi e identificati come
cittadini, e non può subordinare nulla al rispetto della modulistica: sono successi casi di denunce e cause già risolte in favore dei dichiaranti.
Qualora lAsl non accetti la dichiarazione o le modifiche dei genitori, allora il Dissenso Informato
lo si può inviare modificato, inviandolo con spedizione raccomandata a/r. o consegnandolo all’Ufficio Protocollo dell’Asl.
Non partecipare all’iter del dissenso rappresenta un addebito genitoriale (fuga e menefreghismo).

Le vaccinazioni sportive

Altra questione di grande importanza è quella delle vaccinazioni sportive, in relazione, generalmente, alla richiesta vaccinazione antitetanica
Le vaccinazioni cosidette “sportive” sono un retaggio di norme vecchie, obsolete e paradossali.
La Costituzione ha l’assoluta preminenza in base a un semplice e doveroso rapporto di gerarchia di
norme. Infatti in ogni caso, in ossequio alla nostra Costituzione, non è possibile subordinare la
pratica sportiva all’effettuazione delle vaccinazioni, soprattutto quando questa sia rifiutata con serie motivazioni.

Il diritto alla libera determinazione dei cittadini nelle forme ritenute congrue (sport,
associazionismo, ecc.) è preminente rispetto alla norma vetusta che impone le vaccinazioni sportive.
E poi cè linvalicabile diritto alla salute (art. 32 Cost), di fronte al quale ogni norma deve arretrare.
Quindi sussiste il pieno diritto alla frequenza sportiva anche senza le vaccinazioni.

In tal senso è sovente risultato risolutivo e perfettamente in linea con la normativa, fare un
dosaggio anticorpale antitetanico (semplice esame del sangue) e verificare la presenza di anticorpi
del tetano. Generalmente tale dosaggio è in misura più che sufficiente, cosa che rende assolutamente superflua la vaccinazione.

In ultima istanza si potrà proporre al centro sportivo una liberatoria con assunzione di responsabilità dei genitori quanto alla mancata pratica vaccinale.
Se tutto questo non bastasse, allora bisogna intervenire legalmente. Le stesse considerazioni valgono per le cosidette “vaccinazioni lavorative”.

Questo articolo è tratto dalla rivista

Scienza e Conoscenza – N. 50 >> http://goo.gl/6Zyrr0
Nuove scienze, Medicina non Convenzionale, Consapevolezza
http://www.macrolibrarsi.it/libri/__scienza-e-conoscenza-n-50.php?pn=1567

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